Art. 79

Autenticazione

In vigore dal 8 ott 2008
Autenticazione 1.   L'identità di ciascun registro e del CITL è autenticata mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'. 2.   I registri del Capo VI sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'. 3.   La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali di cui al paragrafo 1 utilizzati per stabilire il collegamento diretto di cui all' e distribuisce i nomi utente e le password. 4.   Gli Stati membri e la Comunità utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da altro organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri presso l'ITL al fine di stabilire il collegamento indiretto di cui all'. 5.   I registri del Capo VI sono autenticati presso l'ITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o altro organo designato da quest'ultimo.
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Autenticazione (Art. 79 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo