Art. 77

Compensazione dei trasferimenti di quote nei registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Compensazione dei trasferimenti di quote nei registri del Capo VI 1.   Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro diverso da un registro del Capo VI corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1o maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti con riferimento ai registri del Capo VI: a) il 1o maggio l'amministratore centrale registra il saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserito nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI e immediatamente dopo azzera tutti i valori della tabella; b) se il saldo registrato a norma della lettera a) è negativo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di deposito delle AAU dell'ETS contenute nel registro del Capo VI al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto; c) se il saldo registrato a norma della lettera a) è positivo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di centrale di compensazione ETS del registro comunitario al conto di deposito delle AAU dell'ETS del registro del Capo VI secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto. 2.   Finché la procedura di cui al paragrafo 1 non è completata non è possibile convertire quote del Capo VI in quote standard.
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