Art. 76

Soppressione di quote, ritiro di ERU e di CER all'interno dei registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Soppressione di quote, ritiro di ERU e di CER all'interno dei registri del Capo VI 1.   Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri del Capo VI: a) trasferiscono le AAU, le ERU o le CER (escluse le lCER e le tCER) al conto dei ritiri; o b) trasferiscono le quote al conto nazionale delle soppressioni delle quote. 2.   La somma delle unità trasferite a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), corrisponde all'importo di ERU o di CER restituite ai sensi dell', per il periodo in corso, tra il 1o maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso.
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