Art. 74
Conversione di quote del Capo VI in quote standard
In vigore dal 8 ott 2008
Conversione di quote del Capo VI in quote standard
1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote del Capo VI in quote standard verifica se l'importo di quote da convertire è inferiore o uguale alla somma:
a)
del saldo del conto di deposito delle AAU dell'ETS contenuto in registri del Capo VI; e
b)
del saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserite nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI.
2. Se l'importo da convertire è superiore alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, l'amministratore del registro respinge la richiesta di conversione.
3. Se l'importo da convertire è inferiore o uguale alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, per procedere alla conversione secondo la procedura di conversione delle quote del Capo VI in quote standard l'amministratore del registro:
a)
converte le quote del Capo VI in quote standard; e
b)
chiede al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.
4. La conversione di quote del Capo VI in quote standard può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.
Storico versioni
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