Art. 72

Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti

In vigore dal 8 ott 2008
Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti 1.   Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto. 2.   Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto.
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Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti (Art. 72 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo