Art. 71
Trasferimenti di quote nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti
In vigore dal 8 ott 2008
Trasferimenti di quote nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti
1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.
2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.
3. A eccezione della conversione in quote del Capo VI, l'amministratore di un registro del Capo VI non autorizza l'esecuzione di operazioni con quote standard in partenza dai conti presenti nel proprio registro verso conti di un registro del Capo VI.
Storico versioni
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