Art. 70
Rilascio delle quote nei registri del Capo VI
In vigore dal 8 ott 2008
Rilascio delle quote nei registri del Capo VI
Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l', paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote del Capo VI, a:
a)
rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote; e
b)
assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità.
Storico versioni
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