Art. 68

Completamento della procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto per i registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Completamento della procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto per i registri del Capo VI Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di unità di Kyoto che interessano i registri del Capo VI si considerano completate quando: a) l'ITL e il CITL informano il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro del Capo VI; e b) il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, ha confermato a entrambi i cataloghi delle operazioni di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.
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