Art. 69

Correzione delle quote nei registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Correzione delle quote nei registri del Capo VI In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù dell', paragrafo 2, primo comma, che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell' e che riduca la quantità totale delle suddette quote per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro del Capo VI trasferisce il numero di quote indicato dall'autorità competente al conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato secondo la procedura di correzione delle quote del Capo VI.
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Correzione delle quote nei registri del Capo VI (Art. 69 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo