Art. 73
Conversione di quote standard in quote del Capo VI
In vigore dal 8 ott 2008
Conversione di quote standard in quote del Capo VI
1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote standard contenute nel proprio registro in quote del Capo VI, procede, secondo la procedura di conversione di quote standard in quote del Capo VI, a:
a)
convertire le quote standard in quote del Capo VI; e
b)
chiedere al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.
2. La conversione di quote standard in quote del Capo VI può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-73