Art. 81

Sospensione dell'accesso ai conti

In vigore dal 8 ott 2008
Sospensione dell'accesso ai conti 1.   L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l'amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante): a) abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell'autorizzazione; b) abbia tentato ripetutamente di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti o c) abbia tentato, o stia tentando, di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri. 2.   Qualora l'accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 fra il 28 e il 30 aprile, l'amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell'identità del rappresentante autorizzato di quest'ultimo, restituisce il numero di quote, di ERU e di CER indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote e la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.
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Sospensione dell'accesso ai conti (Art. 81 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo