Art. 29

Abrogazione

In vigore dal 29 set 2008
Abrogazione 1.   Gli del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono soppressi. 2.   L’, paragrafo 2, l’, paragrafo 2, l’ e l’ del regolamento (CE) n. 1627/94 sono soppressi. 3.   Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato. 4.   I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.
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Abrogazione (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/1006) — Testo vigente | Portale Normativo