Art. 29
Abrogazione
In vigore dal 29 set 2008
Abrogazione
1. Gli del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono soppressi.
2. L’, paragrafo 2, l’, paragrafo 2, l’ e l’ del regolamento (CE) n. 1627/94 sono soppressi.
3. Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato.
4. I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.
Storico versioni
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