Art. 7

In vigore dal 9 set 2008
In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’ del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.
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