Art. 6
In vigore dal 9 set 2008
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato IV, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.
2. Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 376/2008.
Storico versioni
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