Art. 5

In vigore dal 9 set 2008
1.   In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006, sul titolo di esportazione rilasciato non figura una restituzione all’esportazione. 2.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III. 3.   La domanda di titolo di importazione è corredata della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 400 EUR per tonnellata del quantitativo aggiudicato. 4.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. 5.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione può autorizzare l’esportazione di un quantitativo di zucchero di quota, in equivalente zucchero bianco, al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, di zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione. 6.   La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (8) per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 30, lettera b), e dell’articolo 31, lettera b), punto i), di detto regolamento, l’obbligo di esportazione previsto dai titoli rilasciati in conformità del paragrafo 4 e per il quale sono presentati i tre seguenti documenti: a) una copia del documento di trasporto; b) un attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (9), che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l’attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) un documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all’esportazione di cui trattasi è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di loro, oppure la prova del pagamento.
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