Art. 1
In vigore dal 9 set 2008
Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo complessivo di 345 539 tonnellate di zucchero destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b)
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
La procedura di gara determina il prezzo di vendita.
Storico versioni
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