Art. 2
In vigore dal 9 set 2008
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tale periodo termina alle ore 15 (ora di Bruxelles) dei giorni:
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29 ottobre 2008,
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12 e 26 novembre 2008,
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3 e 17 dicembre 2008,
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7 e 28 gennaio 2009,
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11 e 25 febbraio 2009,
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11 e 25 marzo 2009,
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15 e 29 aprile 2009,
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13 e 27 maggio 2009,
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10 e 24 giugno 2009,
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1 e 15 luglio 2009,
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5 e 26 agosto 2009,
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9 e 23 settembre 2009.
2. Scopo della gara è determinare il prezzo minimo che gli offerenti sono disposti a pagare per lo zucchero di cui all’. Poiché tale zucchero non beneficia di restituzioni all’esportazione, nel prezzo in questione non si tiene conto di alcuna restituzione all’esportazione, in deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006.
3. Il prezzo di offerta si riferisce a zucchero bianco e a zucchero greggio della qualità tipo, quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. La quantità minima dell’offerta per partita, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 250 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.
5. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.
6. Le offerte includono una dichiarazione con cui l’offerente si impegna a chiedere un titolo di esportazione per il quantitativo di zucchero che gli sarà eventualmente assegnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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