Art. 4

In vigore dal 9 set 2008
1.   In conformità della procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. 2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo applicando, mutatis mutandis, rispettivamente l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (7) si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 877/2008 e (CE) n. 878/2008. Qualora un’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita fissato a norma del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile. Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono lo stesso prezzo di vendita per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile per tale partita, il quantitativo diminuito disponibile è così aggiudicato: a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte.
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