Art. 53

Diritto di registrazione

In vigore dal 5 set 2008
Diritto di registrazione Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.
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