Art. 54
Relazione annuale
In vigore dal 5 set 2008
Relazione annuale
1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell' registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.
Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell', paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
b)
la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all', paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
c)
il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
d)
il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
e)
il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all', paragrafo 2.
2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell', paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.
Storico versioni
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