Art. 55

Relazione di sintesi

In vigore dal 5 set 2008
Relazione di sintesi Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.
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