Art. 52

Accesso alle informazioni

In vigore dal 5 set 2008
Accesso alle informazioni 1.   Le informazioni contenute nella banca dati di cui all' sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.
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Accesso alle informazioni (Art. 52 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo