Art. 52
Accesso alle informazioni
In vigore dal 5 set 2008
Accesso alle informazioni
1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all' sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-52