Art. 51
Informazioni registrate
In vigore dal 5 set 2008
Informazioni registrate
1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all' contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
b)
il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;
c)
la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
d)
il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (17) e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (18);
e)
la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;
f)
il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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