Art. 6
In vigore dal 31 lug 2008
1. Fatte salve le sanzioni stabilite dagli Stati membri interessati, l’impiego non autorizzato di caseina e caseinati è soggetto ad una sanzione. Detta sanzione è fissata quando è modificato il livello dell’aiuto di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Gli importi riscossi in applicazione del paragrafo 1 sono considerati «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (5) e sono dichiarati alla Commissione a norma dell’ di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:760:oj#art-6