Art. 5
In vigore dal 31 lug 2008
Gli Stati membri tengono una registrazione
a)
del numero di autorizzazioni concesse e/o revocate;
b)
dei quantitativi di caseina e caseinati dichiarati con riferimento a dette autorizzazioni e della quantità di formaggio prodotta;
c)
dei casi in cui sono stati impiegati caseina e/o caseinati senza autorizzazione o senza rispettare le percentuali stabilite, con l’indicazione dei quantitativi non autorizzati di caseina e caseinati utilizzati.
Storico versioni
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