Art. 5

In vigore dal 31 lug 2008
Gli Stati membri tengono una registrazione a) del numero di autorizzazioni concesse e/o revocate; b) dei quantitativi di caseina e caseinati dichiarati con riferimento a dette autorizzazioni e della quantità di formaggio prodotta; c) dei casi in cui sono stati impiegati caseina e/o caseinati senza autorizzazione o senza rispettare le percentuali stabilite, con l’indicazione dei quantitativi non autorizzati di caseina e caseinati utilizzati.
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