Art. 4

In vigore dal 31 lug 2008
1.   Gli Stati membri assicurano il rispetto del presente regolamento mediante controlli amministrativi e controlli fisici, in particolare: a) controlli in loco frequenti e senza preavviso, che permettano di confrontare la contabilità di magazzino con i pertinenti documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti; tali controlli vertono su un numero rappresentativo di dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) controlli casuali delle imprese che producono formaggio e che non hanno ottenuto una autorizzazione. 2.   Le imprese alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione sono controllate almeno una volta all’anno.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/760 — Testo vigente | Portale Normativo