Art. 4
In vigore dal 31 lug 2008
1. Gli Stati membri assicurano il rispetto del presente regolamento mediante controlli amministrativi e controlli fisici, in particolare:
a)
controlli in loco frequenti e senza preavviso, che permettano di confrontare la contabilità di magazzino con i pertinenti documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti; tali controlli vertono su un numero rappresentativo di dichiarazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
controlli casuali delle imprese che producono formaggio e che non hanno ottenuto una autorizzazione.
2. Le imprese alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione sono controllate almeno una volta all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:760:oj#art-4