Art. 3
In vigore dal 31 lug 2008
1. Le imprese:
a)
dichiarano all’autorità competente i quantitativi e i tipi di formaggi fabbricati e i quantitativi di caseina e caseinati incorporati nei vari prodotti;
b)
tengono una contabilità di magazzino che consenta di accertare i quantitativi e i tipi di formaggi fabbricati, i quantitativi di caseina e caseinati acquistati e/o fabbricati e la loro destinazione e/o utilizzazione.
2. La contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende informazioni sull’origine, la composizione e la quantità di materie prime utilizzate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare dette informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese.
Storico versioni
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