Art. 1
In vigore dal 31 lug 2008
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 119 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell’ del presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d’ordine per impresa, o se necessario, per unità di produzione.
3. Le autorizzazioni possono riferirsi ad uno o più tipi di formaggio, secondo la richiesta dell’impresa interessata.
Storico versioni
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