Art. 1

In vigore dal 31 lug 2008
1.   Le autorizzazioni di cui all’articolo 119 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell’ del presente regolamento. 2.   Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d’ordine per impresa, o se necessario, per unità di produzione. 3.   Le autorizzazioni possono riferirsi ad uno o più tipi di formaggio, secondo la richiesta dell’impresa interessata.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/760 — Testo vigente | Portale Normativo