Art. 2
In vigore dal 31 lug 2008
1. La percentuale massima di cui all'articolo 121, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1234/2007, da incorporare nei prodotti del codice NC 0406 è del 10 %. Detta percentuale si applica al peso del formaggio prodotto dall’impresa o dall’unità di produzione durante un periodo di sei mesi.
I formaggi con aggiunta di caseina o caseinati non superano il rapporto proteine del siero di latte/proteine della caseina e rispettano la legislazione nazionale del paese di fabbricazione sull’impiego della caseina e dei caseinati.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2008 la percentuale massima di cui al primo comma del presente paragrafo è del 5 % per i seguenti prodotti:
a)
formaggio fuso del codice NC 0406 30 ;
b)
formaggio fuso grattugiato del codice NC ex 0406 20 , fabbricato con processo continuo, senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente;
c)
formaggio fuso in polvere del codice NC ex 0406 20 , fabbricato con processo continuo, senza aggiunta di formaggio fuso fabbricato precedentemente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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