Art. 8
Condizioni generali per il riconoscimento
In vigore dal 10 lug 2008
Condizioni generali per il riconoscimento
1. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell’autorità competente:
a)
distribuire i prodotti lattiero-caseari esclusivamente per il consumo, in conformità del presente regolamento, da parte degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l’aiuto;
b)
rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se viene accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai beneficiari di cui all’ o che l’aiuto è stato versato per quantitativi diversi da quelli calcolati conformemente all’;
c)
tenere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
d)
sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall’autorità competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
2. I riconoscimenti conferiti a norma degli del regolamento (CE) n. 2707/2000 restano in vigore ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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