Art. 10
Sospensione e ritiro del riconoscimento
In vigore dal 10 lug 2008
Sospensione e ritiro del riconoscimento
Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più a una delle condizioni di cui agli o ad un altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o ritirato, a seconda della gravità dell’inadempienza.
Le misure di cui al primo comma non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima.
In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell’interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.
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