Art. 11

Domanda di pagamento

In vigore dal 10 lug 2008
Domanda di pagamento 1.   La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere inoltrata secondo le modalità prescritte dall’autorità competente dello Stato membro interessato e recare almeno le seguenti indicazioni: a) i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria e sottocategoria di prodotti; b) il nome e l’indirizzo o il numero di identificazione unico dell’istituto scolastico o dell’autorità didattica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a). 2.   Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Esse possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi. 3.   Salvo caso di forza maggiore, per essere valida la domanda di pagamento dell’aiuto deve essere correttamente compilata ed essere presentata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce. Qualora tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l’aiuto è ridotto del: a) 5 % dell’importo se il superamento è inferiore o pari a un mese; b) 10 % dell’importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi. 4.   Gli importi indicati nella domanda di pagamento devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione delle autorità competenti. Le fatture indicano separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti e sono quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:657:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Domanda di pagamento (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/657) — Testo vigente | Portale Normativo