Art. 13
Versamento di anticipi
In vigore dal 10 lug 2008
Versamento di anticipi
1. Gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo di importo pari all’ammontare dell’aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’importo anticipato.
2. Se la domanda di anticipo è presentata da un fornitore o da un’organizzazione di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), l’autorità competente può versare detto anticipo in base ai quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi menzionati all’, paragrafo 1. Entro un mese dal suo versamento il fornitore o l’organizzazione trasmettono i documenti necessari per il pagamento definitivo dell’aiuto all’autorità competente, a meno che questa non rediga la relazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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