Art. 12

Pagamento dell’aiuto

In vigore dal 10 lug 2008
Pagamento dell’aiuto 1.   Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 4, l’aiuto viene pagato ai fornitori o alle organizzazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), soltanto: a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati; oppure b) in base ad una relazione di controllo dell’autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell’aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure c) se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati. 2.   Il pagamento dell’aiuto viene eseguito dall’autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui all’, correttamente compilata e valida, salvo qualora sia stata avviata un’indagine amministrativa sul diritto all’aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:657:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamento dell’aiuto (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/657) — Testo vigente | Portale Normativo