Art. 6

Condizioni generali per la concessione dell’aiuto

In vigore dal 10 lug 2008
Condizioni generali per la concessione dell’aiuto 1.   Una domanda di aiuto è valida solo se presentata da un richiedente riconosciuto conformemente agli per la fornitura dei prodotti comunitari figuranti all’allegato I. 2.   Il richiedente può essere: a) un istituto scolastico; b) un’autorità didattica, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza; c) il fornitore dei prodotti, se lo Stato membro lo prevede; d) un’organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o autorità didattiche, se lo Stato membro lo prevede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:657:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni generali per la concessione dell’aiuto (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/657) — Testo vigente | Portale Normativo