Art. 6
Condizioni generali per la concessione dell’aiuto
In vigore dal 10 lug 2008
Condizioni generali per la concessione dell’aiuto
1. Una domanda di aiuto è valida solo se presentata da un richiedente riconosciuto conformemente agli per la fornitura dei prodotti comunitari figuranti all’allegato I.
2. Il richiedente può essere:
a)
un istituto scolastico;
b)
un’autorità didattica, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza;
c)
il fornitore dei prodotti, se lo Stato membro lo prevede;
d)
un’organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o autorità didattiche, se lo Stato membro lo prevede.
Storico versioni
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