Art. 5

Quantità massima sovvenzionabile

In vigore dal 10 lug 2008
Quantità massima sovvenzionabile 1.   Gli Stati membri verificano che la quantità massima di 0,25 litri fissata all’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sia superata, tenendo conto del numero di giorni di scuola e del numero di allievi che frequentano regolarmente l’istituto di cui trattasi nel periodo interessato dalla domanda di aiuto nonché del coefficiente di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   Per i prodotti appartenenti alle categorie da II a V definite nell’allegato I si utilizzano le seguenti equivalenze ai fini della verifica di cui al paragrafo 1: a) categoria II: 100 kg di prodotti = 90 kg di latte; b) categoria III: 100 kg di prodotti = 300 kg di latte; c) categoria IV: 100 kg di prodotti = 899 kg di latte; d) categoria V: 100 kg di prodotti = 765 kg di latte. 3.   I beneficiari di cui all’ fruiscono dell’aiuto solo nei giorni di scuola. Il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è comunicato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici all’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, al richiedente. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza. 4.   Il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti non beneficiano dell’aiuto. Tuttavia, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti nei locali dell’istituto scolastico senza essere sottoposti a trattamento termico possono beneficiare dell’aiuto. Può inoltre essere consentito il riscaldamento dei prodotti elencati nella categoria I, lettere a) e b), dell’allegato I. 5.   Ai fini del paragrafo 4, per differenziare i prodotti utilizzati in preparazioni a caldo da quelli utilizzati in preparazioni a freddo e/o destinati al consumo diretto può essere impiegato un coefficiente determinato sulla base dei quantitativi utilizzati in passato e/o nelle ricette, a condizione che sia approvato dallo Stato membro interessato.
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