Art. 4
Importo dell’aiuto
In vigore dal 10 lug 2008
Importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.
2. In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi forniti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.
3. Se i quantitativi forniti sono espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.
Storico versioni
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