Art. 4

Importo dell’aiuto

In vigore dal 10 lug 2008
Importo dell’aiuto 1.   L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II. 2.   In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi forniti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese. 3.   Se i quantitativi forniti sono espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.
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Importo dell’aiuto (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/657) — Testo vigente | Portale Normativo