Art. 3

Prodotti sovvenzionabili

In vigore dal 10 lug 2008
Prodotti sovvenzionabili 1.   Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili elencati nell’allegato I. Essi possono applicare norme più rigorose nel rispetto dei requisiti relativi ai prodotti ammissibili specificati nell’allegato I. 2.   Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato I può essere latte ricostituito. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo di prodotto ai prodotti della categoria I. 4.   L’aiuto è concesso soltanto per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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