Art. 2
Beneficiari
In vigore dal 10 lug 2008
Beneficiari
Sono beneficiari dell’aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico appartenente ad una delle seguenti categorie: scuole materne o altri istituti d’istruzione prescolare, scuole elementari e scuole secondarie, amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
Storico versioni
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