Art. 14
Controllo dei prezzi
In vigore dal 10 lug 2008
Controllo dei prezzi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.
2. A tal fine essi possono fissare i prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i diversi prodotti elencati nell’allegato I distribuiti sul loro territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:657:oj#art-14