Art. 14

Controllo dei prezzi

In vigore dal 10 lug 2008
Controllo dei prezzi 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario. 2.   A tal fine essi possono fissare i prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i diversi prodotti elencati nell’allegato I distribuiti sul loro territorio.
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Controllo dei prezzi (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/657) — Testo vigente | Portale Normativo