Art. 9
Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
In vigore dal 10 lug 2008
Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), il richiedente deve impegnarsi per iscritto, oltre che a rispettare le condizioni indicate all’, a tenere una contabilità dalla quale risultino i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità didattiche e i quantitativi di prodotti che sono stati loro venduti o forniti.
Storico versioni
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