Art. 8
Informazione dell’operatore economico
In vigore dal 9 lug 2008
Informazione dell’operatore economico
I riferimenti all’operatore economico di cui agli sono considerati riferimenti:
a)
al fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, o alla persona che ha immesso il prodotto sul mercato o che richiede all’autorità competente l’immissione del prodotto sul mercato; o,
b)
qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alla lettera a), al rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, all’importatore del prodotto; o
c)
qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo;
d)
qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo.
Storico versioni
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