Art. 8

Informazione dell’operatore economico

In vigore dal 9 lug 2008
Informazione dell’operatore economico I riferimenti all’operatore economico di cui agli sono considerati riferimenti: a) al fabbricante del prodotto, se stabilito nella Comunità, o alla persona che ha immesso il prodotto sul mercato o che richiede all’autorità competente l’immissione del prodotto sul mercato; o, b) qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alla lettera a), al rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, in assenza di rappresentante stabilito nella Comunità, all’importatore del prodotto; o c) qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo; d) qualora l’autorità competente non possa determinare l’identità e reperire gli estremi di uno degli operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), a qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incida su proprietà del prodotto regolamentate dalla regola tecnica che si applica a quest’ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:764:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo