Art. 4
Informazioni sul prodotto
In vigore dal 9 lug 2008
Informazioni sul prodotto
L’autorità competente che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, può chiedere all’operatore economico identificato ai sensi dell’, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue:
a)
informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione;
b)
informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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