Art. 4

Informazioni sul prodotto

In vigore dal 9 lug 2008
Informazioni sul prodotto L’autorità competente che sottoponga un prodotto o un tipo di prodotto a una valutazione al fine di determinare se adottare o meno una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, può chiedere all’operatore economico identificato ai sensi dell’, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, di fornire in particolare quanto segue: a) informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione; b) informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.
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Informazioni sul prodotto (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/764) — Testo vigente | Portale Normativo