Art. 5

Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

In vigore dal 9 lug 2008
Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità Gli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l’appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.
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