Art. 5
Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità
In vigore dal 9 lug 2008
Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità
Gli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l’appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:764:oj#art-5