Art. 6

Valutazione dell’esigenza di applicare una regola tecnica

In vigore dal 9 lug 2008
Valutazione dell’esigenza di applicare una regola tecnica 1.   L’autorità competente che intenda adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, invia all’operatore economico identificato ai sensi dell’ una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la regola tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici da cui risulti che: a) la decisione prevista è giustificata da uno dei motivi di interesse generale enunciati all’articolo 30 del trattato o in rapporto ad altri motivi imperativi di interesse generale; e b) la decisione prevista è idonea al conseguimento dell’obiettivo perseguito e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del prodotto o tipo di prodotto in questione. All’operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per l’eventuale presentazione di osservazioni. 2.   Qualsiasi decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, è adottata e notificata all’operatore economico interessato e alla Commissione entro un periodo di venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni dell’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni addotte dall’operatore e gli elementi tecnici o scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ove debitamente giustificato dalla complessità della questione, l’autorità competente può prorogare, una sola volta, il periodo specificato al primo comma al massimo di venti giorni lavorativi. Tale proroga è debitamente motivata ed è comunicata all’operatore economico prima della scadenza del termine iniziale. Qualsiasi decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. Tale decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso. 3.   L’autorità competente che, una volta data la comunicazione scritta ai sensi del paragrafo 1, decida di non adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, ne informa immediatamente l’operatore economico interessato. 4.   Quando l’autorità competente non comunica all’operatore economico una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1, entro il periodo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, il prodotto è considerato legalmente commercializzato nello Stato membro per quanto riguarda l’applicazione della regola tecnica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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