Art. 7
Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto
In vigore dal 9 lug 2008
Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto
1. Durante la procedura di cui al presente capo l’autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che:
a)
in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, il prodotto o tipo di prodotto in questione presenti un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori; oppure
b)
la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione sia generalmente vietata in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.
2. L’autorità competente comunica immediatamente all’operatore economico identificato ai sensi dell’ e alla Commissione qualsiasi sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica.
3. Qualsiasi sospensione della commercializzazione di un prodotto ai sensi del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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