Art. 7

Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto

In vigore dal 9 lug 2008
Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto 1.   Durante la procedura di cui al presente capo l’autorità competente non sospende in via temporanea la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, salvo che: a) in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, il prodotto o tipo di prodotto in questione presenti un rischio grave per la sicurezza e la salute degli utilizzatori; oppure b) la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione sia generalmente vietata in uno Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza. 2.   L’autorità competente comunica immediatamente all’operatore economico identificato ai sensi dell’ e alla Commissione qualsiasi sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica. 3.   Qualsiasi sospensione della commercializzazione di un prodotto ai sensi del presente articolo può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.
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Sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/764) — Testo vigente | Portale Normativo