Art. 9
Istituzione dei punti di contatto prodotti
In vigore dal 9 lug 2008
Istituzione dei punti di contatto prodotti
1. Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione mette inoltre a disposizione tali informazioni su un sito web.
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