Art. 9

Istituzione dei punti di contatto prodotti

In vigore dal 9 lug 2008
Istituzione dei punti di contatto prodotti 1.   Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione. 2.   La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione mette inoltre a disposizione tali informazioni su un sito web.
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