Art. 10

Compiti

In vigore dal 9 lug 2008
Compiti 1.   I punti di contatto prodotti forniscono, su richiesta, tra l’altro, di un operatore economico o di un’autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni: a) le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto prodotti e informazioni riguardo all’eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull’applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro; b) gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro; c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico. 2.   I punti di contatto prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1. 3.   I punti di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l’operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all’operatore economico o all’autorità competente di cui all’ qualsiasi pertinente informazione od osservazione. 4.   I punti di contatto prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.
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