Art. 12
Obblighi di informazione
In vigore dal 9 lug 2008
Obblighi di informazione
1. Ogni Stato membro trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione comprende almeno le informazioni seguenti:
a)
il numero di comunicazioni scritte inviate ai sensi dell’, paragrafo 1, e il tipo di prodotti interessati;
b)
dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, compresi i motivi su cui tale decisione si è basata e il tipo di prodotti interessati;
c)
il numero di decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, e il tipo di prodotti interessati.
2. Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione esamina le decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, e valuta i motivi su cui si sono basate.
3. Entro il 13 maggio 2012, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Se del caso, la Commissione può corredare la relazione di proposte al fine di migliorare la libera circolazione delle merci.
4. La Commissione compila, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco non esaustivo dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione. Essa mette a disposizione tale elenco su un sito web.
Storico versioni
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