Art. 12

Obblighi di informazione

In vigore dal 9 lug 2008
Obblighi di informazione 1.   Ogni Stato membro trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione comprende almeno le informazioni seguenti: a) il numero di comunicazioni scritte inviate ai sensi dell’, paragrafo 1, e il tipo di prodotti interessati; b) dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, compresi i motivi su cui tale decisione si è basata e il tipo di prodotti interessati; c) il numero di decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, e il tipo di prodotti interessati. 2.   Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, la Commissione esamina le decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, e valuta i motivi su cui si sono basate. 3.   Entro il 13 maggio 2012, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Se del caso, la Commissione può corredare la relazione di proposte al fine di migliorare la libera circolazione delle merci. 4.   La Commissione compila, pubblica e aggiorna periodicamente un elenco non esaustivo dei prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione. Essa mette a disposizione tale elenco su un sito web.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:764:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo