Art. 13

Procedura di comitato

In vigore dal 9 lug 2008
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’, paragrafo 3, e dell’ della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:764:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo